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Cadel Via Caracciolo 89

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REGOLAMENTO DELLA CASA DI MILANO DI VIA CARACCIOLO 89 - DELFICO 2. 

L'immobile costruito nel 1957 figura in catasto come segue: Comune di Milano sezione Porta Garibaldi mappale 7846 con 85 subalterni numerici.

In esso ciascun condomino ha oltre quanto appresso stabilito tutti i diritti e doveri che gli sono attribuiti nell'atto originario di acquisto.

Art. 1°) PROPRIETÀ COMUNE

La proprietà oggetto del presente statuto-regolamento è costituita dallo stabile in Milano via Caracciolo 89-via Delfico 2.

Sono di proprietà comune e quindi salvo i diritti stabiliti negli atti originari di acquisto relativamente in particolare agli spazi e porzioni comuni appartengono a tutti i condòmini (in modo indivisibile ed inalienabile separatamente dalla proprietà delle singole unità immobiliari), nelle proporzioni della rispettiva compartecipazione alle spese generali di cui a rogito:

  • L'area su cui sorge lo stabile, le fondazioni, i muri maestri e le strutture portanti verticali costruite sull'area condominiale, il tetto e le coperture a terrazzo, salvo i terrazzi esclusivi, i lastrici solari, tutti ali ambienti di uso comune, il vestibolo scale, le scale e relativi ripiani;
  • le portinerie, gli alloggi portieri, i corridoi di disimpegno dei locali di sottosuolo, i locali di sottosuolo destinati sia agli apparecchi di riscaldamento e relativi depositi di combustibile, sia agli apparecchi idraulici ed elettrici;
  • i locali raccolta immondizie;
  • le condutture d'acqua bianca e nera;
  • gli attacchi e diramazione di acqua potabile, gas, corrente elettrica, fino alla derivazione dei singoli appartamenti (esclusi quegli appartamenti alle Aziende fornitrici di tali servizi);
  • l’impianto di riscaldamento completo di caldaia, valvole, apparecchi di regolazione, tubazioni di distribuzione ecc.;
  • le cabine e gli impianti degli ascensori coi macchinari annessi, gabbie, guide metalliche ecc. e spazi adibiti a tale servizio;
  • gli androni per l'accesso ai boxes, magazzini e laboratori;
  • il terreno costituente i cortili;
  • il gabinetto a piano sotto strada di uso comune esclusivamente per i boxes, laboratori e magazzini.

Sono esclusi dalla comproprietà sull'impianto dell'ascensore gli appartamenti o vani a piano terra e seminterrati, ovvero quelli sprovvisti del servizio.

Soggetti del presente regolamento sono le persone, le società e gli enti proprietari dell'immobile sopra indicato, in qualità e sotto la denominazione di condòmini. I condòmini sono obbligati, così in via reale come in via personale solidamente ed indivisibilmente per sé, eredi ed aventi casa, ad osservare ed a far osservare il presente regolamento e tutti i regolamenti e le disposizioni che verranno legalmente approvati.

Art. 2°) LIMITAZIONE USO CORTILE E TERRAZZO

I condòmini proprietari dei box, laboratori e magazzini possono far sostare e lavare, con acqua propria, le loro autovetture in cortile senza però ingombrare il passaggio. L'uso del cortile da parte degli altri condòmini è limitato a particolari casi di bisogno ed al tempo strettamente necessario, con avviso alla portiera che indicherà la zona adatta per non intralciare il passaggio. I bambini non possono trattenersi nel cortile.

Art. 3°) VALORI PROPORZIONALI

Il Valore proporzionale dalle singole unità immobiliari ed espresso in millesimi nella tabella allegata sotto la lettera A.

Art. 4°) MODIFICAZIONE DELLE COSE COMUNI NEGLI INTERESSE DEI SINGOLI

Il condomino prima di apportare alle cose comuni, le modificazioni di cui all'art. 1102 del Codice Civile, deve darne comunicazione all'Amministratore o in sua mancanza ai consiglieri.

Art. 5°) PARTECIPAZIONI ALLE MODIFICAZIONI ESEGUITE DAI SINGOLI

Delle modificazioni eseguite sulle cose comuni dai singoli condòmini, a termine dell'articolo precedente e suscettibile di utilizzazione separata, potranno usare anche gli altri condòmini. In tal caso le spese per l'esecuzione delle opere e per la loro manutenzione saranno ripartite tra coloro che ne usano coi criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 1123 del Codice Civile.

Art. 6°) MANUTENZIONE, VERIFICHE E LAVORI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ SINGOLA

Ogni condomino è obbligato ad eseguire le riparazioni delle cose di sua proprietà la cui omissione possa danneggiare gli altri condòmini compromettere la solidità dell'edificio od alterarne il decoro architettonico o disturbare il libero e tranquillo uso delle proprietà costituenti il condominio.

Ogni condomino a richiesta dell'Amministratore e previo avviso, deve altresì consentire che nell'interno dei locali di sua proprietà si proceda, con i dovuti riguardi, alle verifiche ed ai lavori che si dovessero eseguire sulle parti comuni dell’edificio nell’interesse della comunione o dei singoli condòmini salvo il diritto alia rivalsa dei danni. In ogni caso i condòmini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere o lavori che comunque possano interessare la stabilità ed il decoro dell'edificio e di parte di esso, o gli impianti comuni, debbono darne notizia all'Amministratore, fermo restando il disposto dell'articolo 1122 del Codice Civile.

REPARTO SPESE

Art. 7°) COMPRIBUTO ALLE SPESE PER LE COSE DEI SERVIZI COMUNI

Tutti i condòmini debbono contribuire alle spese necessarie:

  • per conservare e mantenere anche riguardo alla comodità ed al decoro, le cose comuni;
  • per le opere d'innovazione riguardanti le dette cose e deliberate dall’assemblea a norma dell’articolo 1120 del Codice Civile;
  • per l'assicurazione dell'edificio;
  • per i servizi di portineria, l'illuminazione e la pulizia dei locali e spazi di uso comune, l'acqua di uso comune;
  • per l’amministratore;

I condòmini contribuiranno a tali spese in proporzione del valore delle rispettive loro quote di comproprietà, espressa in millesimi secondo la tabella allegata sotto A, salvo quanto disposto dai successivi articoli successivi 9, 10, 11, 12, 13 per le spese relative alle scale, ai cortili, all'impianto di riscaldamento od agli ascensori.

L'assemblea dei condòmini stabilirà ai sensi di legge un concorso extra a carico di quei condòmini che traggono utilità particolari da determinate parti o servizi comuni dello stabile. Ciascun condomino è singolarmente responsabile a norma degli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, dei danni subiti dalle cose comuni per fatti di lui o delle persone, animali e cose di cui deve risponde.

Art. 8°) CONTRIBUTO ALLE SPESE PER L'ACQUA

Le spese per l'acqua potabile vengono ripartite fra i condòmini in base alla tabella dei millesimi allegata sotto A. Se saranno installati contatori particolari, il consumo sarà invece addebitato in ragione delle risultanze indicate dai medesimi. Il consumo di acqua per la portineria e servizi generali sarà addebitato a ciascun condomino in base alla tabella millesimale. Una percentuale in più che fisserà l'amministratore, verrà praticata a chi svolge attività professionale che richiede sensibile consumo di acqua.

Art. 9°) RIPARTO DELLE SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCALE

Le spese di ricostruzione e manutenzione delle scale e pareti che ne costituiscono il vano, sono ripartite fra tutti i condòmini dei diversi piani cui servono a norma dell'art. 1124 del C.C.

Art. 10°) RISCALDAMENTO

Il riscaldamento dello stabile è assicurato dall'impianto centrale proporzionato in modo da assicurare, fintanto che la temperatura esterna non scende al disotto di 5, una temperatura, misurata conforme le norme a modalità d'uso, di +18 nei locali d'abitazione. L'impianto verrà fatto funzionare secondo le consuetudini locali.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’esercizio dell’impianto di riscaldamento centrale sono ripartite fra i condòmini in ragione dei volumi riscaldati nei rispettivi appartamenti o locali. (vedi tabella B).

Art. 11°) REPARTO DI SPESE PER L’ASCENSORE

Le spese riguardanti l'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore sono ripartite fra i condòmini dei piani superiori al piano primo, per 400/1000 in proporzione delle aree notti dei rispettivi alloggi e per 600/1000 in proporzione delle aree nette degli appartamenti per un coefficiente pari al numero d'ordine del piano cui l’alloggio appartiene. (vedi tabella allegata sotto la lettera C).

I proprietari degli appartamenti o locali subaffittati o adibiti ad esercizio professionale, industriale o commerciale, che importi una maggior frequenza nell'uso dell'ascensore, devono corrispondere un quarto di più della quota risultante da quanto sopra a proporzionale sgravio delle altre.

Art. 12°) MANUTENZIONE CORTILI ED ANDRONI

Le spese per la manutenzione straordinaria dei cortili e androni saranno ripartite in proporzione del 50% fra tutti i condòmini in parte millesimale e per il rimanente 50% fra i condòmini proprietari di box, laboratori, magazzini che si servono del cortile.

Art. 13°) MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DEI SOFFITTI E DEI SOLAI

Le spese per la manutenzione dei soffitti sono ripartite a norma dell’articolo 1125 del C.C.; le spese per la manutenzione del tetto e lastrico solare di copertura dei fabbricanti spetta in parte proporzionale ai millesimi delle unità immobiliari che insistono su ogni corpo di fabbricato.

Art. 14°) MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE BOTOLE ED INTERCAPEDINI

Le spese di manutenzione e ricostruzione delle botole ed intercapedini sono ripartite in base alla tabella millesimale. I locali posti al disotto del livello stradale soggiacciono ai rischi connessi ed eventuali allagamenti, rigurgiti di fognatura e simili; le conseguenze di tali fatti restano a carico degli assegnatari dei rispettivi locali. Le spese eventuali per riparazione di condotti di fognatura sono a carico del complesso condominiale.

Art. 15°) RINUNZIA AI SERVIZI

La rinunzia ai servizi non può essere senza il benestare dei condòmini.

OBBLIGO DEI CONDOMINI CIRCA LE COSE PROPRIE

Art. 16°) DIVIETI

1°) Oltre le eventuali particolari preclusioni fissate dagli atti di acquisto e che risulteranno dagli atti stessi, è vietato:

a) destinare gli alloggi ed i locali dell'edificio ad uso che sia contrario all’igiene, alla morale, ed al decoro dell'edificio o tale da disturbare con rumori, odori, pericoli di incendio od esplosioni ecc.

b) effettuare modifiche strutturali o installare attrezzature o impianti senza il consenso del condominio o in violazione delle normative vigenti.

c) stendere indumenti od arredi al disopra ed al difuori dei para petti dei balconi. In ogni caso la biancheria non deve assolutamente essere visibile dalla strada.

d) occupare stabilmente con costruzioni provvisorie o con oggetti mobili di qualsivoglia specie i cortili, le scale, le terrazze, i ripiani, gli anditi ed in genere i locali e gli spazi di proprietà ad uso comune. L'occupazione delle cose comuni è tuttavia ammessa quando si debbano eseguire lavori agli appartamenti o locali dei singoli condòmini nel condominio, nel qual caso però essa dev’essere limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabile e non deve impedire l'uso delle cose stesse per parte degli altri condòmini.

2°) Agli effetti della legge 2/7/1949 N. 408 a seguenti, i locali e relativi impianti, servizi e finiture dovranno essere mantenuti nella composizione, conformazione e caratteristiche come quelle in atto al momento dell'acquisto e non sarà consentito introdurre modifiche che alterino il carattere dei locali, singolarmente e nel complesso dell'immobile, anche ai fini igienico-edilizie, del godimento da parte degli altri condòmini, della situazione fiscale e contributiva, particolare e generale dello stabile e loro aventi causa.

3°) I condòmini avranno diritto di apporre targhe all'esterno della casa col consenso scritto dall'Amministratore del condominio quando non siano già fissate all'atto dell'assegnazione dell'unità immobiliare condominiale. Le chiavi di ingresso dell'immobile condominiale verranno fornite esclusivamente dall'Amministratore del condominio a spese anticipate del richiedente. Il condomino che le smarrisca o ne venga derubato è tenuto a comunicarlo immediatamente all'amministratore il quale provvederà, a spese anticipate dello stesso, al cambio delle corrispondenti serrature con altre di pari importanza, complete di dotazione di chiavi sufficienti per tutti i condòmini che ne abbiano diritto.

4°) Le disposizioni di cui al comma 1° paragrafi a), b), c), d), del presente articolo 16, non potranno essere modificate se non con l’assenso unanime dei condòmini.

Art. 17°) OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONDOMINO

Il condomino assume domicilio, ad ogni effetto, nei locali di sua proprietà, e se questi sono chiusi e disabitati nella portineria dell'edificio. Il condomino subentrante, oltre agli obblighi che gli derivano dall'art. 63 II° comma delle disposizioni per l'attuazione del C.C. è tenuto a comunicare immediatamente, per iscritto, all'amministratore, la propria generalità.

Art. 18°) FRAZIONAMENTO

Se, a qualsiasi titolo, si proceda al frazionamento di un piano o di una frazione di piano gli interessati dovranno esibire all'amministratore, copia autentica del relativo atto e prevedere d'accordo col medesimo, alla divisione dei millesimi attribuiti al detto piano o porzione di piano.

Art. 19°) CONTRIBUTI NEL FONDO COMUNE

I contributi versati dai condòmini nel fondo comune e nel fondo speciale sono irrepetibili.

ASSICURAZIONE E RICOSTRUZIONE

Art. 20°) ASSICURAZIONE DELL'EDIFICIO CONTRO L'INCENDIO

L'intero edificio dev'essere assicurato contro i danni del fuoco, del fulmine e dello scoppio del gas o di apparecchi a vapore per un capitale corrispondente al valore dl ricostruzione. Ciascun condomino ha facoltà di assicurare le cose proprie mediante contratto integrativo, per quel valore che ritenga non coperto dal contratto principale.

L'indennità dev'essere reimpiegata salvo il disposto dell'art. 22 della ricostruzione; a tal fine il pagamento di essa dev’essere vincolato a favore del condominio nella persona dell'amministratore. Ove l'indennità riscossa sia inferiore alla somma occorrente alla ricostruzione, tutti i condòmini concorreranno ad integrarla in proporzione alle rispettive quote risultanti dalla tabella A. L'eventuale eccedenza dell’indennità, sarà ripartita fra i condòmini nello stesso modo.

Art. 21°) ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE E GLI INFORTUNI DELLA PORTIERA

Il condominio dev'essere assicurato contro il rischio della responsabilità civile contro terzi e gli infortuni della portiera sul lavoro.

Art. 22°) PERIMENTO TOTALE DELL’EDIFICIO

In caso di perimento totale dell’edificio o di una parte rappresentante i tre quarti del suo valore, escluso quello dell'area, ciascuno dei compartecipi può richiedere la vendita del suolo e del materiale di risulta ed in genere di tutte le cose che concorrevano a costruire la struttura dell'edificio distrutto, rovinato o demolito, o formavano accessori di questo.

Al fine di determinare i 3/4 del valore dell'edificio si fa riferimento alla tabella millesimale. Le condizioni e le forme della vendita saranno determinate dall'assemblea con la maggioranza di cui al comma 5° dell'art. 1136 C.C. Il riparto del prezzo ricavato sarà fatto in proporzione della tabella millesimale.

Art. 23°) PERIMENTO PARZIALE DELL'EDIFICIO

Se il perimento riguarda una parte dell'edificio rappresentante un valore inferiore ai 3/4 l’assemblea, con la maggioranza di cui al 5° comma dell'art. 1136 C.C. delibera circa la ricostruzione delle parti comuni, e ciascun condomino è tenuto a concorrervi in proporzione dei valori della tabella millesimale.

Qualora il perimento sia conseguenza di un evento contemplato dal contratto d'assicurazioni, si applicano il 4°, 5°, e 6° comma dell'art. 20.

Nell'eventualità che la ricostruzione non venga accettata da tutti i condòmini, dopo essere intervenuto l'accordo per la cessione dei diritti dei condòmini dissenzienti, coloro i quali intendono rendersene cessionari, sono tenuti a promuovere un procedimento di cui al comma seguente entro i successivi 10 giorni. Il corrispettivo della cessione sarà determinato da un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, dei quali due saranno designati, uno per ciascuno, rispettivamente dalle parti interessate ed il terzo sarà scelto di comune accordo fra di esse ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della corte di appello di Milano.

AMMINISTRATORE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 24°) ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI AMMINISTRAZIONE

Gli organi di rappresentanza e di amministrazione del condominio sono:

  • l'amministratore;
  • il consiglio dei condòmini, ove questo sia eletto dall'assemblea;
  • l'assemblea;

Art. 25°) AMMINISTRATORE - NOMINA

L'amministratore nominato dall'assemblea può essere scelto anche fra persone estranee al condominio. Il condominio rimane vincolato, per la durata di tre anni, dall'abitabilità reale del fabbricato e finché avranno provveduto all'intestazione della proprietà almeno i 3/4 dei condòmini alla designazione dell'amministratore su scelta dell'Immobiliare Costruttrice. Dopo questo periodo transitorio l'amministratore dura in carica un anno, ma può essere revocato in qualunque tempo dall’assemblea.

Art. 26°) FUNZIONI DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore provvede alle spese ordinarie e di custodia, di nettezza e di illuminazione dell'edificio ed in genere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio. A tale scopo egli compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il progetto di ripartizione fra i condòmini in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Tale progetto è sottoposto all'esame dell'assemblea dei condòmini ad entro 20 giorni dall'approvazione da parte di esse, ciascun condomino è venuto a versare la quota di contributo destinata a costituire il fondo comune per le spese di ordinaria gestione, secondo le modalità stabilite dall'assemblea stessa. Analogamente l'amministratore deve compilare e sottoporre all'assemblea per l'approvazione il progetto di ripartizione delle spese per opera di carattere straordinario deliberate dall'assemblea stessa o della somma necessaria per integrare il fondo comune in conseguenza di deliberazioni adottate nel corso dell’esercizio o di spese obbligatorie sopravvenute. La quota di contributo risultante a debito di ciascun condomino dev'essere versata nel termine di cui al precedente comma.

Art. 27°) CONFINI DELL’AMMINISTRATORE

L'amministratore inoltre provvede:

a) all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, alla loro comunicazione di condòmini assenti ed al sindacato dei proprietari di fabbricati, nei casi previsti dalla legge, nonché ad assicurare l’osservanza dei regolamenti;

b) alla riscossione dei contributi, delle rendite, delle indennità di assicurazione ed al pagamento delle spese alle rispettive scadenze;

c) all'assunzione ed al licenziamento delle portiere, sentito il parere dell'eventuale consiglio dei condòmini, nonché alla sorveglianza delle medesime;

d) a dirimere, se possibile, le eventuali divergenze fra i condòmini;

e) agli effetti dei locali comuni purché la loro durata non ecceda due anni su parere conforme dell'eventuale consiglio dei condòmini;

f) agli effetti che abbiano per scopo la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni, compreso le azioni possessorie, di denuncia di nuova opera o di danno temuto.

L'amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse abbiano carattere urgente ed inderogabile e sia intervenuto il parere favorevole dell'eventuale consiglio dei condòmini fermo restando altresì l’obbligo di convocare al più presto l’assemblea per riferire in merito.

Art. 28°) DISCIPLINA DEI SERVIZI COMUNI

L'amministratore stabilirà le norme, gli orari ed i turni per i servizi comuni in relazione alle disposizioni del presente regolamento, sentito l’eventuale parere dei condòmini. Le norme da lui date, nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini, salvo il ricorso dell'assemblea da parte del condominio che si ritenesse leso. Tutti i reclami riferentesi all'uso delle cose comuni devono essere diretti all'amministratore per iscritto.

Art. 29°) ATTI E DOCUMENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DAL CONDOMINIO

L'amministratore deve tenere:

a) il registro dei verbali;

b) il libro di cassa ed entrata ed uscita;

c) un elenco dei proprietari con la loro generalità e l'indicazione del domicilio o della residenza, qualora non abbiano la dimora abituale nell’edificio; una copia del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali

d) gli estremi del titolo di acquisto per ogni condomino;

e) un tipo planimetrico dei piani dell’immobile;

f) un inventario delle cose mobili di proprietà comune.

Art. 30°) RESOCONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore, alla fine di ciascun esercizio deve rendere il conto della sua gestione all'assemblea. Tale obbligo gli compete anche nel corso di revoca, oppure di dimissioni in corso di esercizio e deve essere eseguito entro 15 giorni dalla revoca o dalle dimissioni. L'obbligo medesimo compete agli eredi in caso di morte dell’amministratore. All'atto del rendiconto l'amministratore deve, entro 15 giorni, consegnare al successore ed in sua mancanza all'eventuale consiglio dei condòmini ed al sindacato dei proprietari di fabbricati, ritirandone ricevuta, tutti i documenti, gli atti ed i valori dell'amministrazione, indipendentemente da eventuali contestazioni in corso col condominio.

Art. 31°) FONDO COMUNE E FONDO DI RISERVA

Per provvedere alle spese della gestione annuale ordinaria, deve essere costituito un fondo comune mediante il contributo di cui al 3° comma dell'art. 26.

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, all'accantonamento dell'indennità di licenziamento delle portiere e delle altre esigenze speciali ed imprevedibili, può essere costituito un fondo di riserva.

Art. 32°) AMMINISTRAZIONE DEI FONDI

L'amministrazione del fondo di riserva deve essere tenuta distinta da quella del fondo comune.

Art. 33°) CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

L'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre. La Somma risultante a debito dei singoli condòmini dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dalla comunicazione dell'amministratore.

I contributi risultanti dagli stati di ripartizione sia preventivi che consuntivi ed ogni altro onere approvato dall'assemblea dovranno essere versati dai singoli condòmini entro 20 giorni dalla data della delibera o per gli assenti, dalla richiesta dell'amministratore. Trascorso il termine di venti giorni dalla delibera di approvazione o dalla richiesta, l'amministratore è autorizzato ad emettere tratta sui condòmini per la quota rispettivamente ancora dovuta; in ogni caso la delibera assembleare di approvazione costituisce titolo per richiedere il decreto ingiuntivo a carico del condòmino-inadempiente. Fermo restando ogni altro eventuale diritto, trascorsi 20 giorni dalla delibera di approvazione o dalla richiesta dell'amministratore, sulle somme dovute dai condòmini matureranno gli interessi convenzionali dell'8%. Ogni contributo dovuto dal condomino a seguito di delibera assembleare è coperto dalla norma giuridica "solve et repete".

Art. 34°) MOROSITA' E SANZIONI

Il condomino è costituito in mora senza uopo di prova intimazione per il solo fatto del mancato pagamento alla scadenza stabilita. Ogni versamento non può essere imputato che alla rata più antica. In caso di morosità protratta per un semestre, l’amministratore, sentito l’eventuale consiglio dei condòmini, può sospendere, il condomino moroso, dall’utilizzazione dei servizi comuni che sono a disposizione di tutti i condòmini.

Art. 35°) RAPPRESENTANZA LEGALE

L’Amministratore ha la rappresentanza legala del condominio a norma dell'art. 1131 del C.C.

Art. 36°) CONSIGLIO DEI CONDOMINI

Il consiglio dei condòmini è composto di tre membri eletti dall'assemblea e dura in carica un anno. Il consiglio dei condòmini esercita le funzioni domandategli dal presente regolamento e riferisce ogni anno all'Assemblea sul proprio operato.

Art. 37°) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i 90 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario per l'esame e per l’approvazione del rendiconto ed annesso progetto di ripartizione di cui agli art. 26 ed in via straordinaria quando l'amministratore lo reputi necessario o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata di almeno due condòmini che rappresentino almeno 1/5 del valore dell'edificio. L'assemblea è convocata a cura dell'amministratore mediante avviso individuale da inviarsi, giusto art. 42, almeno 5 giorni prima della data fissata, insieme con copia del rendiconto, del bilancio e del progetto del riparto spese.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell'adunanza delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea e della data dell'adunanza in seconda convocazione fissata a norma dell'art. 1136 del C.C.

In mancanza tanto dell'amministratore quanto del consiglio dei condòmini l'assemblea può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino anche presso il sindacato dei proprietari dei fabbricati, osservando il disposto dei due precedenti comuni. Analogamente si procede nel caso in cui l'amministratore non provveda alla convocazione dell'assemblea straordinaria, entro 10 giorni dalla richiesta da cui al primo comma di questo articolo.

Art. 38°) FORMALITA' PRELIMINARE DELL'ASSEMBLEA

I convenuti all'assemblea generale ordinaria o straordinaria, trascorsi 15 minuti dall'ora fissata, nomineranno di volta in volta un Presidente ed un segretario scegliendoli fra i partecipanti al l'assemblea. L'amministratore può fungere da segretario.

Art. 39°) DIRITTO DI VOTO E DI DELEGA

Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nella assemblea da altra persona anche estranea al condominio, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, ma non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. I singoli condòmini devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose e servizi alla cui conservazione o gestione non abbiano interesse o rapporti di fornitura o lavori fra essi ed il condominio. Il condomino che sia amministratore deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, nonché da quelle che riguardano provvedimenti da lui adottati.

Ogni millesimo di proprietà condominiale ha diritto a un voto nelle delibere assembleari e su ogni argomento che non riguardi la manutenzione e l’esercizio dell'impianto di riscaldamento, degli ascensori, delle scale, dei cortili e dei terrazzi. Nelle delibere relative alla manutenzione ed all'esercizio dell'impianto di riscaldamento, degli ascensori, delle scale, dei cortili e dei terrazzi, ogni condomino avrà diritto ad un voto e come risulta dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13.

Art. 40°) VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

La validità della costituzione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1136 del C.C. si accerta al principio dell'adunanza ed è efficiente per tutta la sua durata, anche se la discussione delle materie poste all'ordine del giorno, venga prorogata al giorno successivo, quando ne siano stati avvertiti i condòmini nell'avviso di convocazione.

Art. 41°) VERBALE DELL' ASSEMBLEA

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale, il quale deve contenere:

a) il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno;

b) il cognome e il nome dei condòmini intervenuti e rappresentati con l'indicazione del valore delle rispettive quote di condominio;

c) la scelta del Presidente e del Segretario, e la constatazione della regolarità dell’assemblea;

d) un sommario resoconto della discussione ed il testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuno;

e) qualunque dichiarazione in forma sintetica di cui si chiede la Inserzione.

Il verbale dev'essere trascritto in apposito registro, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente da uno o più condòmini a tale scopo delegati dall'assemblea, e deve rimanere a disposizione del condominio, presso l’amministratore, nei successivi 15 giorni, trascorsi i quali in mancanza di reclamo esso si riterrà approvato.

Copia conforme del verbale dev'essere rilasciato dall'amministratore al condomino che ne faccia richiesta e ne paghi la spesa, entro cinque giorni dalla richiesta stessa.

Art. 42°) COMUNICAZIONI AI CONDOMINI

La comunicazione delle deliberazioni ai condòmini assenti, prescritta dall'art. 1137 del C.C. nonché quella dell'avviso di convocazione dell'assemblea prescritta dall'art. 37 della disposizione per l’attuazione, deve farsi dall’amministratore per lettera raccomandata al domicilio dichiarato a norma del precedente articolo 17.

Art. 43°) DELIBERA DELL’ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria delibera:

a) sulle eventuali modifiche al regolamento osservate le disposizioni dell'art. 1138 del C.C.

b) sulla nomina del consiglio dei condòmini e dell’amministratore, sulle eventuali retribuzioni e sulla revoca di quest'ultimo;

c) sul rendiconto di gestione dell'anno precedente, sul bilancio, preventivo; sulla regolarità dell'annesso progetto di ripartizione e sull'ammontare del fondo comune per le medesime;

d) sull’erogazione dei sopravanzi della gestione, delle eventuali rendite dei beni comuni;

e) sulle opere di carattere straordinario, sulla costituzione del fondo di riserva per le medesime e sui prelevamenti del fondo stesso;

f) sulle norme alle quali tutti i condòmini devono attenersi a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio.

I libri ed i documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo e consuntivo, devono essere poste a disposizione dei condòmini, per ogni opportuno controllo, nei cinque giorni precedenti l'assemblea ordinaria, presso l'amministratore.

Per nessuna ragione e con nessuna azione giudiziale e stragiudiziale, neppure a titolo compensativo o cautelativo il condomino potrà sospendere in tutto od in parte il versamento dei contributi e degli oneri approvati dall'assemblea.

Art. 44°) VERTENZE - INTERVENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Insorgendo vertenze e dissidi fra i condòmini, ovvero fra questi e l'amministratore, ciascuna parte interessata dovrà rivolgersi al sindacato dei proprietari dei fabbricati per tentare un amichevole componimento prima di adire l'autorità giudiziaria e potrà anche invitare il medesimo ad intervenire, con un suo delegato, all'assemblea in cui si discuterà di tali vertenze e dissidi.

Art. 45°) SANZIONI E RINVIO ALLA LEGGE COMUNE

Per quanto non disposto dal presente regolamento e per quanto non è in contrasto con le norme in esso contenute, valgono le disposizioni della legge comune.

Modulo di contatto

Attenzione: la compilazione e l'invio del presente modulo elettronico implica l'accettazione di quanto indicato nell'informativa